Bonus facciate 2020: alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Pubblicata il 15/06/2020da Redazione

Fra i numerosi bonus per la casa di cui si può usufruire nel 2020, potenziati ad esempio con l’introduzione dell’ecobonus al 110% introdotto per invogliare i proprietare ad ammodernare e rendere più sostenibili le proprie abitazioni, rientra anche il bonus facciate 2020, che consiste in un’agevolazione che vede un rimborso pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha offerto alcuni **chiarimenti **relativamente a questa agevolazione, per rendere ancora più chiaro ai cittadini che ne volessero usufruire il suo funzionamento e i dettagli del bonus: vediamo insieme di cosa si tratta.

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Quali interventi rientrano nel bonus?

L’Agenzia delle Entrate ha specificato in una nota, per fornire chiarimenti in merito all’applicazione e alla percentuale agevolabile del bonus facciate, che è possibile usufruirne nel caso in cui si svolgano lavori di ristrutturazione e ammodernamento che riguardano:

  • il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie esterna di un immobile

  • il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato di un condominio

  • il rifacimento dei balconi e dei terrazzi. In questo senso, terrazzo e balconi sono equiparati, poiché, pur avendo differente funzione, questa non modifica la natura strutturale di “parete orizzontale” delle due pertinenze, che quindi sono entrambe incluse nelle possibilità di lavori coperti dal bonus

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Più bonus sono cumulabili?

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, qualora si attuino sulla propria abitazione o nel condominio numerosi interventi, in parte rientranti nelle categorie che possono usufruire di bonus facciate e in parte riconducibili a quelli ammessi alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio o all’ecobonus, sarà possibile beneficiare di tutte le agevolazioni eventualmente previste.

In particolare, il contribuente potrà fruire delle relative agevolazioni, a condizione però che le spese sostenute per ognuno degli interventi sia distintamente contabilizzata e che siano rispettati gli adempimenti specifici previsti per ciascuna detrazione.

Attenzione alla compilazione del bonifico

Per quel che riguarda la modalità di compilazione del bonifico da utilizzare per il pagamento delle spese effettuate ai fini di svolgere i lavori relativi al bonus facciate, è importante che questo sia compilato “in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte delle banche e delle Poste Italiane dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto (attualmente pari all’8%) a carico del beneficiario del pagamento”.

Per permettere che questo obbligo sia rispettato, quindi, è importante compilare il bonifico in tutte le sue parti, riportando tutti i dati necessari a tale fine, ovvero:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione

  • il numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che possono essere utilizzati per il bonus facciate anche i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell’ecobonus, indicando, qualora possibile, come causale gli estremi della legge n. 160 del 2019.

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