L’Agenzia delle Entrate da sempre risponde a dei quesiti posti dai contribuenti su chiarimenti legati alle normative.
In questo caso la richiesta riguarda l’applicazione di un Superbonus 110% ad un condominio misto.
Il Superbonus nel condominio misto
Nel caso preso in considerazione sono presenti tre fabbricati dei quali solo due fanno parte del condominio.
Il fabbricato A ha al piano terra un istituto di credito, al primo delle unità immobiliari con categoria catastale A e D e al secondo e terzo piano delle unità immobiliari con categoria catastale A.
Il fabbricato B ospita l'istituto bancario e degli immobili misti, mentre il fabbricato C ospita i locali della banca e non appartiene al condominio.
Gli interventi che saranno effettuati riguardano il fabbricato A dove saranno realizzati lavori al tetto e alla parete sud, mentre nel fabbricato B si realizzeranno interventi di riqualificazione energetica del tetto. La richiesta del Superbonus riguarda le parti comuni condominiali.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate gli interventi realizzati riguardano immobili residenziali presi nella loro interezza. La detrazione può essere usufruita da tutti i proprietari di abitazione per lavori che riguardino almeno il 50% delle superfici degli immobili. Nel caso quindi che i lavori superino il 50% delle superfici immobiliari residenziali, è possibile per le unità immobiliari non residenziali accedere al Superbonus 110%.
Nel secondo caso è possibile che i lavori sulle unità immobiliari riguardino meno del 50% della superficie. In questo caso è possibile ammettere alla detrazione solo i proprietari di unità residenziali.
Il miglioramento energetico dovrà essere dimostrato tramite l'attestato di prestazione energetica. Il miglioramento dovrà essere di almeno due unità energetiche e riguardare l’intero edificio.