Come ci si deve comportare quando si ha un immobile di proprietà messo in affitto e attualmente, però, non locato in relazione al pagamento dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali?
Recentemente il Fisco ha messo in chiaro questo aspetto e conoscere la risposta a questa domanda può essere particolarmente utile in questo momento di emergenza, in cui può essere più difficile trovare un affittuario per il proprio immobile in locazione.
In particolare, le risposte che si possono dare a questa domanda sono due: una valida in linea generale e una che si applica a una specifica circostanza, che comunque statisticamente è molto rilevante e che è quindi può essere molto utile conoscere.
La regola generale
Se si è proprietari di un appartamento che in quel momento non è affittato su cui annualmente si paga la tassa di proprietà dovuta sulle abitazioni, è necessario pagare, oltre a questa imposta, anche l’addizionale Irpef?
Per rispondere a questa legittima domanda, arriva la conferma da parte del Fisco che, in linea generale, per i fabbricati di proprietà non concessi attualmente in locazione, il soggetto che paga l’imposta comunale sugli immobili (ovvero l’Imu) non è tenuto a pagare anche l’Irpef e tutte le relative eventuali addizionali comunali e regionali.
Questo, quindi, chiarisce ai contribuenti quella che è la prassi generale nel caso si possieda un immobile al momento sfitto, che in questo modo non vedono gravare ulteriormente il peso del fisco sulla loro proprietà, specialmente in una circostanza in cui questa non produce reddito e in cui, quindi, avere delle imposte aggiuntive da pagare può essere una fonte di preoccupazione.
Le cose cambiano se si possiedono due immobili nello stesso comune
C’è però un’eccezione importante a questa regola generale, che bisogna tenere in conto, perché se si rientra in questa casistica, al contrario di quello che è previsto dalle indicazioni precedenti, sarà necessario versare l’imponibile dovuto per il pagamento dell’Irpef e di tutte le altre tasse addizionali regionali e comunali.
Quando si prendono in considerazione gli immobili a uso abitativo (che rientrano, quindi, nelle categorie catastali che vanno da A1 ad A11, con l’esclusione della categoria A10) non locati e assoggettati a Imu che si trovano nello stesso comune in cui è situato anche l’immobile adibito ad abitazione principale, il discorso, infatti, cambia.
In questo caso, il soggetto è tenuto a pagare anche l’Irpef, in quanto il reddito del fabbricato non locato concorre ugualmente alla formazione della base imponibile di questa tassa e a tutte le relative addizionali, comunque nella misura del 50%.