Ora che l’importante misura dell’ecobonus al 110% è stata ufficialmente convertita in legge ed entrerà in vigore a tutti gli effetti, la misura si può analizzare nelle sue caratteristiche definitive, alla luce di alcuni cambiamenti apportati in fase di approvazione.
Fra le modifiche apportate alla prima bozza proposta, nel decreto rilancio sono stati modificati anche i tetti di spesa per i lavori ammessi all’interno degli interventi che ricadono sotto il cappello dell’ecobonus al 110%.
Interventi di isolamento termico
La prima categoria di interventi previsti dall’ecobonus al 110% è quella che riguarda l’isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali e inclinate di un edificio, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile interessato.
Per questa tipologia di lavori, i tetti di spesa previsti sono i seguenti:
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50.000 euro per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari che, situate all’interno di edifici plurifamiliari, siano indipendenti e dispongano di un accesso autonomo dall’esterno
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40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di stabili composti da due a otto unità immobiliari
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30.000 euro moltiplicati per le unità immobiliari che compongono un edificio formato da otto o più abitazioni
Sostituzione di impianti di climatizzazione
Per quel che riguarda “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore (compresi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari)” la detrazione è differente.
In questo caso, la detrazione è calcolata sull’ammontare complessivo delle spese, non superiore a 20.000 euro e moltiplicata per il numero delle unità immobiliari fino a otto unità, non superiore a 15.000 euro nel caso di edifici con più di otto unità. Sono però riconosciute anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto che viene sostituito.