Con l’avvenuta conversione del decreto rilancio, l’ecobonus al 110%, una importante misura a sostegno delle famiglie che decidono di effettuare lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei loro immobili e delle imprese, è diventato ufficialmente legge.
Vediamo se è cambiato qualcosa rispetto alle ultime novità di giugno 2020 sull’ecobonus al 110% e cosa invece è rimasto uguale relativamente alle prime bozze che erano state presentate.
Gli interventi coperti dal bonus
Le tipologie di intervento principali coperte dall’ecobonus al 110% sono:
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isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro esterno di un edificio (con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda)
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interventi su parti comuni di edifici, edifici unifamiliari o unità abitative indipendenti per sostituire impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A)
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interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche
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interventi di aumento dell’efficienza energetica, con installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, una novità introdotta dopo l’approvazione del decreto rilancio
Da precisare che l’ultimo punto, che prevede l'installazione di pannelli solari e di colonnine di ricarica, rientra nella detrazione del 110% solo se effettuata insieme a uno degli interventi principali. Allo stesso modo, anche gli interventi di riqualificazione energetica tradizionali possono rientrare nel bonus se fatti insieme a uno degli interventi trainanti.
Le tipologie di immobili
L’ecobonus al 110% può essere richiesto per lavori effettuati su prime case e, grazie all’estensione contenuta nel decreto rilancio, anche seconde case e villette a schiera.
Sono invece escluse le unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:
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A/1 (abitazioni di tipo signorile)
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A/8 (abitazioni in ville)
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A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici)
I soggetti beneficiari
Secondo la versione ufficiale, i beneficiari delle detrazioni al 110% potranno essere:
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condomini
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persone fisiche, per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari (con anche un riconoscimento delle detrazioni per interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio)
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organizzazioni di utilità sociale, di volontariato e promozione sociale
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associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente a lavori destinati a immobili adibiti a spogliatoi)
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istituti autonomi case popolari
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cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Novità per i rimborsi
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio, dovrà essere emanato un provvedimento che renderà del tutto operativo l'ecobonus 110% e definirà le modalità di cessione del credito e sconto in fattura per il rimborso delle spese sostenute per gli interventi.
Per optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, servirà richiedere il** visto di conformità dei dati relativi alla documentazione**, attestante la sussistenza dei diritti alla detrazione d’imposta, oltre a far confermare la regolarità degli interventi da un tecnico abilitato. La scelta di queste opzioni sarà poi da comunicare all’Agenzia delle Entrate.