Con la conversione in legge del decreto rilancio, numerose sono le novità che vengono apportare alla legislazione del nostro paese e anche l’ambito immobiliare non è esente da cambiamenti. Oltre all’importante approvazione ufficiale dell’ecobonus al 110%, anche il catasto è stato in parte riformato, con tre novità recentemente annunciate.
Scopriamo insieme di cosa si tratta.
Estesa l’esenzione sulla prima rata Imu
In primo luogo, si è deciso, con l’articolo 177, di esentare dal pagamento della prima rata dell’Imu, cambiando così le scadenze Imu 2020 per alcune categorie di immobili:
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immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali e stabilimenti termali
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immobili turistici, adibiti ad alberghi e pensioni e utilizzati per attività di agriturismo, ostelli della gioventù e villaggi turistici, ma anche rifugi di montagna, colonie (sia marine che montane), affittacamere per soggiorni brevi, case e appartamenti per vacanze, residence, campeggi e bed / breakfast. Per queste categorie, però, l’esenzione sarà applicata solo nel caso in cui il gestore e il proprietario siano la stessa persona
Proroga per contestare violazioni sui fabbricati rurali
Una speciale proroga viene istituita per aiutare gli abitanti dei comuni interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, 26 e 30 ottobre 2016 e 24 agosto 2106. In particolare, viene spostata al 31 dicembre 2021 la data ultima prevista per la contestazione, a carico dell’autorità finanziaria, delle violazioni correlate agli obblighi di dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali situati in quelle aree.
La decadenza era già stata in primo luogo prevista per fine 2017 e successivamente spostata a fine 2021, ma il decreto rilancio la proroga appunto ancora di un anno.
Slittamento termini di pagamento per avvisi di liquidazione
Il versamento delle somme riportate nell’avviso di liquidazione, notificato in seguito alla rettifica del valore di un immobile in seguito all’attribuzione della rendita catastale, viene prorogato con il decreto rilancio al 16 settembre 2020.
Questa casistica riguarda la circostanza in cui vengono registrati atti o dichiarazioni di successione su un immobile che, seppur già dichiarato presso il catasto, non ha ancora ricevuto l’attribuzione di una rendita catastale propria. Il valore, ai fini del pagamento dell’imposta, viene calcolato in base alla certificazione catastale attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione della rendita oppure in riferimento alle unità immobiliari urbane già dichiarate.