Imposta di registro ipotecaria e catastale: di cosa si tratta?
Cosa intendiamo quando parliamo di imposta di registro ipotecaria e catastale? Gli immobili, sia che si tratti di terreni che di fabbricati, sono soggetti all’imposta catastale e ipotecaria di registro. Si tratta di un prelievo che avviene al momento della compravendita ed è di solito incassato dal notaio che segue le pratiche di compravendita e che si occuperà successivamente di versarlo allo Stato. Questa imposta riguarda:
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il reddito delle persone fisiche, che si somma al reddito degli immobili posseduti. Sul reddito complessivo così risultante si calcolano l’Irpef e le addizionali regionali e comunali, calcolate in base ad aliquote progressive a scaglioni. Il risultato è che lo stesso immobile può avere tassazioni differenti, con un importo dovuto maggiore per i redditi complessivi elevati rispetto a quelli di entità minore. In questo caso, quando si tratta di compravendita tra vivi, è dovuta l’imposta di registro o, in alternativa, l’Iva e le imposte ipotecaria e catastale;
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il trasferimento mediante donazione, compravendita o successione ereditaria;
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la proprietà intesa come possesso dell’immobile;
Quali sono i requisiti per fare richiesta di agevolazioni per la prima casa?
Questo provvedimento è stato pensato per agevolare ulteriormente chi decide di acquistare una prima casa, ma ci sono diversi requisiti necessari per poter avere diritto non solo a questa iniziativa, ma a tutte le altre messe in campo (es. Iva ridotta e detrazioni Irpef) a supporto dell’acquisto di un immobile di questo tipo. I requisiti che servono per far richiesta delle agevolazioni per l’acquisto di prima casa sono:
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che l’immobile soggetto a compravendita non sia considerato “di lusso” e che rientri nelle categorie catastali A/1 e A/11;
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l’immobile in questione deve essere situato dove l’acquirente ha la residenza, dove intende stabilirla entro i 18 mesi successivi all’acquisto (e, nel caso, deve essere dichiarato all’atto dell’acquisto) o dove è situato il posto di lavoro;
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l’acquirente non deve essere proprietario (neanche in comunione dei beni o con diritto di usufrutto) di nessun altro immobile situato nel comune in cui intende effettuare l’acquisto;
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non aver già usufruito di agevolazioni per la prima casa, in quanto è possibile farne richiesta solo una volta;