Cedolare secca: cos'è e chi riguarda
In particolare, la cedolare secca al 10% sugli affitti riguarda la tassazione del reddito fondiario delle persone fisiche proprietarie di immobili, ovvero i titolari di diritti di godimento su unità immobiliari locate a uso abitativo per cui si paga un affitto a canone concordato (ovvero che non superano un determinato limite in relazione all’importo mensile dell’affitto). Per quel che riguarda, invece, gli immobili non destinati a uso abitativo (ad esempio negozi e uffici), l’aliquota è differente: i contratti di affitto a canone libero, infatti, non rientrano nel regime agevolato, poiché per gli affitti commerciali si applica la cedolare secca del 21% per il 2019. A questo proposito, si attende il pronunciamento del governo per sapere se questa norma sarà confermata anche per il 2020 oppure modificata.
Quali sono i vantaggi di scegliere la tassazione con cedolare secca?
Optare per questo regime di tassazione, che il governo sta cercando di incentivare con questa manovra al fine di dare una spinta positiva al mercato degli affitti, può rappresentare un vantaggio sia per il proprietario dell’immobile che per gli affittuari, in particolare:
-
la tassazione per il proprietario non avviene più in base al reddito, ma prendendo in considerazione solo il canone affittato;
-
l’affittuario vede ridursi i costi del canone mensile dovuto;
I requisiti per usufruire della cedolare secca al 10%
Innanzitutto, l’applicazione della tassazione a cedolare secca non è automatica, ma è una **possibilità facoltativa **di cui si può beneficiare solo dichiarandolo in sede di registrazione del contratto o, al momento della scadenza dello stesso, nel momento della proroga. Ci sono inoltre delle specifiche condizioni da rispettare al fine di poter godere di questa agevolazione. La cedolare secca al 10% si applica soltanto ai contratti d’affitto a canone concordato e nelle seguenti circostanze:
-
l’ubicazione dell’immobile interessato deve ricadere in un comune ad alta tensione abitativa;
-
se il comune in cui si trova l’immobile è stato colpito da calamità naturali;
-
se gli affittuari sono studenti universitari;
-
se si rientra nelle categorie degli affitti transitori disciplinati dalla legge n.431/1998 (che riguarda, ad esempio, gli immobili situati negli 11 aree metropolitane italiane e nei comuni capoluogo di provincia, compresi quelli a essi confinanti);