Se prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese in questo momento eri nelle fasi avanzate del processo di comprare casa o vendere casa, una legittima domanda che puoi porti è: cosa cambia dal punto di vista burocratico per quel che riguarda tutti gli adempimenti di legge necessari per portare a termine le compravendite immobiliari?
Il DL 18/2020 ha regolato in maniera più precisa la prassi che, durante questa fase di emergenza, verrà adottata per la gestione dei preliminari di compravendita immobiliare: vediamo come.
Sospensione delle penali e dei termini per i preliminari di compravendita
Il decreto legge prevede la possibilità di sospendere per i contratti preliminari di compravendita attualmente in corso tutte le eventuali penali e caparre, nonché di prolungare i termini necessari per adempiere alle obbligazioni specificate nel contratto.
Si tratta di una novità molto importante sia per gli operatori del settore, che ora possono sapere con chiarezza come gestire al meglio le pratiche attualmente aperte, così come per le parti contraenti che si trovavano nella fase preliminare della compravendita e non sapevano come comportarsi.
Grazie a questo provvedimenti, non adempiere alle obbligazioni contrattuali durante questo periodo, in cui sono attive le misure di contenimento disposte dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus, non porterà in modo automatico a conseguenze negative per il debitore, come specificato nell’articolo 91 del DL18/2020, il cui intento è quello di fornire un sostegno economico alle famiglie da tutti i possibili fronti.
La valutazione del giudice
Se, dunque, i contratti preliminari di compravendita dovessero, in quanto scaduti, essere portati davanti a un giudice, questo, nel momento in cui si trovasse nella condizione di dover fare una valutazione, dovrà prendere in considerazione sì l’inadempimento, ma anche il peso della necessità di rispettare le misure di contenimento attualmente in vigore, una su tutte quella che pone limiti alla libera circolazione.
Al giudice viene rimessa anche la possibilità di valutare la maturazione di una “decadenza” o la pretesa di una eventuale penale connessa al ritardo negli adempimenti.
I soggetti beneficiari del provvedimento
Con questa misura di ordine emergenziale vengono sufficientementi titolati tutti coloro che, in relazione a un contratto preliminare di compravendita vogliano:
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pretendere uno spostamento di qualche settimana per la data di stipula di un contratto definitivo, cambiando quella che era stata precedentemente stabilita nel contratto preliminare
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pattuire un “termine essenziale” per l’adempimento di una data obbligazione, secondo quanto stabilito nell’articolo 1457 del Codice Civile
Sono inoltre tutelati tutti coloro che hanno dato o ricevuto una caparra confirmatoria o hanno pattuito una penale.