Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato una nota in cui chiarisce alcuni aspetti della misura che prevede la sospensione dei mutui per sostenere le famiglie e i lavoratori in questo momento di difficoltà economica dovuta all’emergenza coronavirus. Insieme al Fondo di solidarietà per i mutui , infatti, si apre anche alla sospensione delle rate dei mutui per particolari categorie di persone, che rispondono a determinati requisiti.
In particolare, una tematica importante che viene chiarificata tramite questa nota è quella che riguarda la posizione dei lavoratori autonomi rispetto a questa possibilità di sospensione.
Anche i lavoratori autonomi hanno diritto alla sospensione
I requisiti per richiedere la sospensione del mutuo
Per poter fare domanda di sospensione del finanziamento, l’impresa che la richiede deve essere, al momento dell’inoltro della comunicazione, in bonis. Questo vuol dire che non devono esserci posizioni debitorie a carico dell’azienda classificate come esposizioni deteriorate o inadempienze di vario titolo. Soprattutto, è importante che non ci siano rate non pagate o pagate solo parzialmente da più di 90 giorni.
Poiché l’epidemia di coronavirus è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale, le misure previste nel decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di tolleranza e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che è in bonis pur avendo già ottenuto altre misure di ristrutturazione o sospensione dello stesso finanziamento durante il corso dei 24 mesi precedenti.
In cosa consiste la moratoria dei mutui?
Questa misura prevede:
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la possibilità di usare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca non possono revocati (neanche in parte) fino al 30 settembre 2020
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la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima di quella data
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la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima di quella data, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale. L’impresa può chiedere la sospensione dell’intera rata, dell’intero canone o solo della quota capital