Attestato di prestazione energetica degli edifici: cosa cambia nel 2020?

Pubblicata il 17/06/2020da Redazione

Secondo quanto annunciato nel decreto legislativo 10 giugno 2020, ci sono novità in arrivo per l’attestato di prestazione energetica degli edifici, uno dei documenti fondamentali da avere quando si vuole vendere casa .

Scopriamo insieme cosa cambia rispetto al passato.

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Il fine dei cambiamenti dell’Ape

Il decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48 va ad attuare una direttiva dell’Unione Europea che era stata promossa con l’intento di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, tenendo conto in primo luogo delle condizioni locali e climatiche esterne, ma anche delle le prescrizioni relative al clima degli ambienti interni delle abitazioni e alla loro efficacia sotto il profilo dei costi necessari per mantenere caldi e freschi gli ambienti.

Il fine ultimo è proprio quello di ottimizzare il rapporto tra oneri e benefici di queste azioni, con benefici sia per il singolo che, soprattutto, per la collettività.

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Sanzioni per l’omessa dichiarazione

La principale novità che viene introdotta con il nuovo decreto è quella che va a modificare l’articolo 6 del decreto legislativo n.192 del 2005. In parole semplici, la nuova normativa prevede che, in caso di omessa dichiarazione o mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica, le parti saranno costrette a pagare una sanzione amministrativa di un valore che può andare dai 3.000 fino ai 18.000 euro in caso di contratti di compravendita immobiliari.

Sanzioni più leggere, invece, se la mancanza si ha quando si firma il contratto di locazione di una singola unità immobiliare. In questo caso, la multa può andare da 1.000 fino a un massimo di 4.000 euro, con una riduzione ulteriore della metà se la locazione non eccede la durata di tre anni.

Obbligo di rimediare alla mancata presentazione dell’Ape

La nota specifica inoltre che, anche se si dovesse pagare la sanzione amministrativa per non aver dichiarato l’attestato di prestazione energetica, questo non esenta comunque dall’obbligo di presentarla ugualmente. Infatti, sarà allo stesso modo necessario, dopo aver pagato la multa, presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica, entro 45 giorni dalla ricezione della sanzione amministrativa.

L’attestato di prestazione energetica, infatti, è obbligatorio per la conclusione dei contratti di compravendita immobiliare e va inserito anche in tutti gli negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

Si autorizza alla raccolta di informazioni statistiche

Il decreto inserisce infine un piccolo comma che “consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica”. Questo al fine di avere una maggiore chiarezza di informazioni per quel che riguarda la qualità, i consumi energetici e la sostenibilità ambientale del patrimonio immobiliare italiano, avendo a disposizione dati certi che fotografino la situazione attuale.

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