Alcuni proprietari di casa potrebbero avere l’esigenza economica di voler sospendere il pagamento delle rate del mutuo o vorrebbero richiedere la proroga della sospensione. La sospensione prevede il rispetto di determinati requisiti e ha un tempo limitato.
Vediamo insieme come richiedere la sospensione del mutuo.
Sospensione mutuo e blocco delle rate: cosa sapere
Sospensione e blocco del mutuo
Per richiedere la sospensione del mutuo è necessario fare parte della platea dei beneficiari e rispettare alcune condizioni.
Per la sospensione del mutuo i soggetti che possono accedervi sono:
- lavoratori autonomi e liberi professionisti che a causa della pandemia hanno registrato una diminuzione del proprio fatturato;
- imprenditori individuali;
- i titolari di mutui che hanno beneficiato delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa;
- le cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i mutuatari che hanno già beneficiato delle sospensioni per diciotto mesi, purché il pagamento delle rate sia stato fatto per almeno 3 mesi;
Le condizioni che per accedere al fondo sono:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato e sono escluse da queste le risoluzioni consensuali, per limite di età come la pensione e licenziamento per giusta causa;
- interruzione dei rapporti di lavoro atipici con esclusione delle risoluzioni consensuali e per giusta causa;
- morte;
- handicap grave;
- invalidità civile non inferiore all’80%.
I requisiti che devono essere rispettate sono le seguenti:
- l’importo del mutuo non deve essere superiore a 4000.000€;
- la sospensione può avere una durata massima di 18 rate mensili.
Come chiedere la sospensione mutuo
Le richieste di sospensione del mutuo prevedono il rispetto di alcuni requisiti per l’accesso al fondo di solidarietà.
La domanda deve essere presentata presso la banca con cui è stato contratto il mutuo. il modulo è scaricabile dal sito del Ministero dell’Economia o di Consap.
Il costo della sospensione del mutuo
Per tutto il periodo di sospensione delle rate del mutuo sono applicati gli interessi sulla quota capitale con il tasso previsto dal mutuo.
Gli interessi aggiuntivi dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione a parte quelli coperti dal Fondo di Solidarietà. Gli interessi saranno divisi in quote con importi uguali e con rate pari al numero di quelle residue.
Sospensione mutuo covid: l'aggiornamento 2021
Con il Decreto Sostegni Bis è stato previsto il rinnovo del Fondo Gasparrini che permette la sospensione dei mutui fino al 31 dicembre 2021.
Non vi è per i beneficiari una proroga automatica delle sospensione, ma sarà necessario presentare una nuova richiesta.
La sospensione prolungata del pagamento delle rate è stata pensata per il mancato miglioramento del mercato del lavoro che potrebbe portare in alcuni casi a non riuscire effettivamente a pagare le rate del mutuo.
Il Decreto Sostegni Bis ha rinnovato le misure per favorire l’acquisto della prima casa per tutti quei soggetti con meno di 36 anni. La misura prevede una garanzia fornita dallo stato sull’80% del mutuo.
Il Decreto Sostegni Bis ha ampliato le situazioni che possono permettere di accedere al fondo che sono:
- i lavoratori che sono incorsi in una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni;
- i mutuatari con un importo massimo di 4000.000 euro;
- i mutuatari che hanno fruito delle agevolazioni sulla prima casa;
- i lavori autonomi e liberi professionisti che hanno ottenuto una riduzione del fatturato pari al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 a causa di restrizioni imposte per la pandemia.
I casi in cui non è possibile richiedere la sospensione del mutuo sono
- il mutuo è relativo ad immobili con categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- il mutuatario fruisce di agevolazioni pubbliche diverse da quelle pensate per l’acquisto della prima casa;
- il mutuo ha un importo superiore a 4000.000 euro, non è intestato a persone fisiche o ha finalità diverse dall’acquisto di una prima casa;
- il mutuatario presenti rate scadute e non pagate per un periodo superiore a 3 mesi.
Per riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione, la durata massima della sospensione è pari a:
- 6 mesi per una sospensione compresa fra 30 e 150 giorni;
- 12 mesi con sospensione tra i 151 e i 302 giorni;
- 18 mesi con sospensione superiore a 303 giorni.
Fondo solidarietà mutui per l’acquisto della prima casa
Il Decreto Sostegni Bis ha rinnovato delle possibilità per chi ha contratto un mutuo per la prima casa.
Le possibilità sono:
- fino al 9 aprile 2022 sarà possibile presentare le richieste anche se il mutuo è stato contratto da meno di un anno;
- l’attivazione della sospensione sarà effettuata una volta verificati i documenti richiesti e sarà valida dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione.