IMU casa in affitto: chi paga?

Aggiornata il 19/07/2021da Redazione

In un contratto di locazione può sorgere il dubbio su chi debba pagare l’IMU. L’IMU, come tributo, deve essere pagato annualmente in due rate.

Scopriamo insieme chi è il soggetto responsabile del pagamento.

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IMU casa in affitto: in cosa consiste la tassazione?

L’IMU è un tributo stabilito dal sistema tributario italiano. Il tributo è considerato di tipo patrimoniale perché è applicato al patrimonio immobiliare del singolo contribuente ed è considerata la principale tassa sulla casa.

Fino al 2019 l’inquilino versava una quota di imposte sulla casa. L’IMU e la TASI sono state unificate con la legge di Bilancio 2020 ed accorpate entrambe alla nuova IMU. Prima dell’abolizione della TASI, il conduttore aveva l’obbligo di pagare la TASI con una quota che variava tra il 10 e il 30 per cento.

Le agevolazioni che erano previste riguardavano l’esenzione per immobili messi in locazione come prime case o in comodato d’uso gratuito.

Ora chi paga l’IMU per la casa in affitto? I soggetti responsabili del versamento dell’IMU sono:

  • il proprietario dell'abitazione;
  • il titolare di diritti reali di godimento sull’immobile;
  • il genitore assegnatario che, a seguito di un provvedimento del giudice, ha visto assegnarsi un immobile;
  • il concessionario nel caso siano stati concessi bene in aree demaniali;
  • il locatario per tutte quelle unità immobiliari concesse tramite locazione finanziaria.
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Tassa IMU su una seconda casa in affitto

Il pagamento dell’IMU sulla seconda casa affittata prevede il pagamento di due rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre. Entro il 16 giugno sarà necessario versare l’acconto (prima rata), mentre entro il 16 dicembre il saldo o la seconda rata.

L’IMU non si versa sulle abitazioni principali, su case quindi possedute e abitate da proprietari che hanno una residenza anagrafica. Sono da includere invece quegli immobili con le categorie catastali A1, A8 E A9.

Una casa si può considerare come seconda quando il proprietario dell'immobile non ha adibito ad abitazione principale. Il pagamento dell’IMU deve essere fatto quindi da proprietari di prime case di lusso o di immobili che non siano abitazioni principali.

Gli immobili che sono assimilati alle abitazioni principali sono:

  • immobili delle cooperative a proprietà indivisa per soci assegnatari o studenti universitari;
  • i fabbricati destinati ad alloggi sociali;
  • casa familiare assegnata al genitore;
  • immobile non locato posseduto da soggetti non appartenenti alle forze armate.

L’aliquota ordinaria per la seconda casa è pari allo 0,86%, ma è necessario fare alcuni chiarimenti.

I comuni possono apportare modifiche all’aliquota fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali per arrivare fino allo 1,06% e in alcuni casi i comuni possono raggiungere anche lo 1,14%.

Come si calcola l’IMU? Poniamo che la rendita catastale sia pari a 1.000 euro. Questa rendita andrà rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 che è il moltiplicatore IMU delle abitazioni. Il valore totale di 168.000 euro andrà moltiplicato per lo 0,86% per un importo finale di 1.444,80 euro.

Il pagamento dell’IMU deve essere fatto tramite un F24 che è disponibile presso gli uffici postali o gli sportelli bancari. La sezione che andrà compilata è “sezione IMU e altri tributi locali”.

Le agevolazioni previste per l’IMU

Le agevolazioni previste dallo stato italiano sono diverse. Le principali agevolazioni sono:
  • esenzione per disabili e anziani ricoverati presso case di cura;
  • riduzione del 50% per unità immobiliare concessa in comodato d’uso o abitazioni che siano inagibili;
  • gli immobili con affitto a canone concordato hanno una riduzione del 75%;
  • esenzione completa per le unità immobiliari delle società non profit;
  • dal 2016 è prevista l’esenzione per terreni agricoli.

IMU 2021: la tassazione aggiornata

Le novità introdotte nel 2021 riguardano l’esenzione per il pagamento della prima rata. Le novità sono state introdotte con la legge di bilancio 2021 e il Decreto Sostegni.

L’esonero è stato previsto per:

  • stabilimenti balneari e stabilimenti termali;
  • per le strutture ricettive dove i soggetti passivi siano gestori delle attività esercitate;
  • unità immobiliari che esercitino nell’attività di impresa allestimenti di strutture espositive;
  • discoteche, sale da ballo e night club sempre a patto che i soggetti passivi siano gestori delle attività esercitate;
  • titolari di partita IVA che abbiano i requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto.
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