Calcolo ravvedimento operoso: cos'è e come funziona

Aggiornata il 27/07/2021da Redazione

Come previsto dalla normativa italiana vi è la possibilità, in caso di omissioni o versamenti non sufficienti al fisco, di “ravvedersi” e di regolarizzare la propria posizione di contribuenti attraverso un versamento volontario.

Con questa guida intendiamo ricapitolare in che cosa consista e come poter procedere al cosiddetto ravvedimento.

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Cos'è il ravvedimento operoso

Come previsto dal Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 il ravvedimento operoso è lo strumento tramite il quale il contribuente può regolarizzare la propria posizione fiscale.

Il contribuente versa a titolo volontario una somma al fine di evitare una vera e propria sanzione prevedendo in ogni caso un versamento sì maggiorato, ma con sanzioni e interessi ridotti.

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Chi può utilizzare il ravvedimento e quando

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate tutti i contribuenti possono richiedere il ravvedimento operoso, diversamente da quanto previsto in passato.

Attraverso le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità, nell’anno 2015, sono caduti i limiti di tempistiche previste insieme ad alcune condizioni necessarie. Prima del 2015 era infatti imprescindibile al fine del ravvedimento che si verificassero le seguenti condizioni:

  • la violazione non doveva essere già stata accertata e notificata;
  • non fossero iniziate, né che fossero tanto meno in corso, verifiche, ispezioni ed attività di accertamento a riguardo.

I paletti che erano previsti non sono quindi più in vigore. L’unico vincolo per il ravvedimento che rimane è il momento in cui arrivi la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, (inclusi gli avvisi da controllo automatizzato e formale) dove, infatti, non è più consentito. In questo caso si incorrerà pertanto alla sanzione e agli interessi da pagare senza sconti.

L’Agenzia delle Entrate precisa anche che nulla vieta, anche in caso di ravvedimento, che gli organi della Pubblica Amministrazione possano realizzare o continuare a proseguire i controlli, verifiche ed ispezioni.

Come regolarizzare la propria posizione con il fisco

I versamenti insufficienti, eventuali errori di calcolo e le emissioni di somme dovute allo Stato possono essere compensati attraverso un pagamento spontaneo dell’importo:

  • dell’imposta effettivamente dovuta;
  • degli interessi previsti, da calcolare in base alla differenza della data di avvenuto versamento rispetto a quella in cui avrebbe dovuto essere pagato calcolati al tasso legale;
  • della sanzione ma prevedendo un importo inferiore dell’ammontare effettivamente dovuto.

Per procedere ai pagamenti il contribuente verserà la somma dovuta a compensazione attraverso il modello F24.

Calcolo del ravvedimento operoso: la tabella delle riduzioni

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate il ravvedimento viene calcolato in base alle tempistiche del ritardo, prevedendo dei veri e propri scaglioni temporali. Se il ravvedimento viene effettuato entro un tempo minore l’importo risulterà di conseguenza inferiore.

Riportiamo di seguito gli scaglioni applicati dall’Agenzia delle Entrate, se il versamento viene effettuato entro una determinata scadenza e sono:

  • entro il termine di 15 giorni la sanzione è del 15% ed è ulteriormente ridotta a 1/15 della sanzione per ogni giorno di ritardo (equivalente allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo);
  • tra i 15 e i 30 giorni dal termine della presentazione si applica il ravvedimento breve che prevede una riduzione a 1/10 rispetto alla sanzione ordinaria;
  • tra il 31° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza si applicherà il ravvedimento lungo e la sanzione sarà ridotta a 1/9 del minimo;
  • per un versamento effettuato entro l'anno o quando non è prevista una dichiarazione periodica entro un anno, la sanzione sarà ridotta a 1/8 del minimo;
  • l’anno seguente, oppure, se non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni vi è una riduzione a 1/7 del minimo;
  • il termine all'anno successivo della violazione, oppure, se non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni vi è una riduzione a 1/6 del minimo;
  • se il ravvedimento avviene successivamente alla constatazione della violazione la riduzione sarà pari a 1/5 del minimo.

L’Agenzia delle Entrate, per il ravvedimento dopo la contestazione, precisa che questa possibilità non è prevista nel caso in cui non vengano emessi scontrini e ricevute fiscali oppure documenti di trasporto o per non aver installato le apparecchiature necessarie per emettere gli scontrini fiscali.

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