Per sostenere famiglie e imprese durante questa difficile fase economica dovuta all’emergenza coronavirus, il Governo ha varato delle misure che prevedono, fra le altre cose, anche la sospensione dei mutui e la creazione di un fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, l’ammissione ai quali benefici è prevista per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto legge Cura Italia.
Un’ultima novità, che si aggiunge a questi due importanti provvedimenti, è il fatto che a poter beneficiare della sospensione dei mutui sulla prima casa potranno essere anche i morosi, così da allargare ulteriormente la platea di coloro che potranno godere di questo sostegno, pensato per lavoratori autonomi e liberi professionisti che, a causa delle restrizioni imposte ai fini di contenere l’epidemia di covid-19, si sono trovati a vedere una netta diminuzione delle loro entrate.
Platea più ampia e procedure semplificate
Il Governo ha specificato che “l’interruzione del pagamento delle rate si applica anche a chi non è in regola con i pagamenti fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore della sospensione”, aprendo così, di fatto, anche ai morosi la possibilità di avere accesso a questo importante fondo di solidarietà.
Con il decreto Cura Italia, quindi, si amplia così il ventaglio di possibili casistiche entro cui è possibile richiedere la sospensione dei mutui sulla prima casa e, per rendere ancor più accessibile questa forma di sostegno, è stata anche semplificata la modulistica necessaria per effettuare la richiesta.
Chi può presentare la domanda per la sospensione del mutuo?
Per quel che riguarda i presupposti che si devono rispettare per poter aver accesso alla sospensione del mutuo, chi può presentare domanda deve essere:
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il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale
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titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro
Oltre a questo, il mutuo non deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento in cui la domanda viene presentata.
Se si ha un mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni qui riportate (quindi proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e residenza nell’immobile) sussistano anche solo nei confronti di uno dei mutuatari che ha subito l’evento.
La richiesta della sospensione del mutuo non è legata all’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), in quanto, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per tutte le ipotesi di accesso non ne è richiesta la presentazione.