Spesso l’Agenzia delle Entrate si esprime tramite note al fine di chiarificare elementi della legislazione corrente in materia di tassazione e imposte, poiché non sempre è facile per i comuni cittadini interpretare il linguaggio legale in cui queste sono scritte e le risposte dell’Agenzia hanno proprio il fine di promuovere una maggior consapevolezza rispetto a questi temi. Con la recente risposta n.385 ai quesiti posti dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per offrire ulteriori chiarimenti in merito alla compensazione del debito Imu con credito Iva, specificando se e quando è possibile usufruire di questa possibilità.
Vediamo quindi cosa è emerso rispetto alla compensazione del debito Imu in relazione alla Super Imu 2020, che ha visto alcune modifiche rispetto alla forma precedente della tassazione, in quanto rappresenta l’unione della vecchia Imu e della Tasi.
Trattandosi di un’imposta così importante e che coinvolge un’ampia platea di contribuenti italiani, può essere molto utile essere a conoscenza di questi aspetti specifici del suo funzionamento, così da poter essere informati nel caso si rientri in casistiche particolari previste dalla legislazione vigente.
Cosa è emerso dalla nota dell’Agenzia delle Entrate?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate in materia ha sottolineato che, vista la natura erariale della tassa Imu, ne consegue “l’inapplicabilità al caso prospettato del divieto di compensazione previsto dall’articolo 31 del decreto-legge n.78 del 2010”.
Più semplicemente, questo significa che l’Agenzia delle Entrate, secondo quanto normato dalla legge, conferma che si possono liberamente utilizzare i crediti Iva per la compensazione dei debiti Imu, nel caso questi siano superiori ai 1.500 euro. Questa possibilità si apre in quanto l’Imu è un tributo comunale e non erariale. I debiti Imu iscritti al ruolo, quindi, non sono di ostacolo alla compensazione del credito Iva, vista appunto la natura non erariale del debito dovuto per la tassa sul possesso degli immobili.
L’Imu come tributo comunale
Dopo aver delineato il quadro normativo, secondo quanto indicato anche nel precedente paragrafo, nella nota relativa l’Agenzia delle Entrate ha anche sottolineato come l’Imu sia un tributo comunale, una considerazione che “trova conferma nella circostanza dell’affidamento dell'accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei rimborsi Imu al comune”.
Proprio per questo motivo, quindi, ne consegue l’inapplicabilità del divieto di compensazione.
Essendo poi una tassa comunale, le aliquote per il pagamento della seconda rata andranno proprio fissate dai comuni (entro la data del 28 ottobre), per definire quindi quelle che sono le aliquote e le scadenze dell’Imu 2020 in modo definitivo per quest’anno.