L’ecobonus al 110% è una delle manovre a sostegno dell’edilizia e dell’immobiliare promossi dal Governo che hanno riscontrato maggiore interesse, vista l’importanza dell’agevolazione in termini di platea potenzialmente interessata e di peso economico del bonus.
Per supportare ancora di più chi decide di usufruire di questo bonus, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente offerto ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare dell’ecobonus al 110% in relazione a un singolo appartamento.
La definizione delle unità immobiliari coinvolte dal bonus
In primo luogo, nella nota rilasciata dall’Agenzia delle Entrate si ricorda quanto è stato disposto dall’articolo 119 del decreto rilancio e dalla circolare 8 agosto 2020 n.24/E. In questi documenti si sottolineava che “tenuto conto della locazione utilizzata dal legislatore, riferita espressamente ai condomini e non alle parti comuni di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione è stato chiarito che l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.”
In questo senso, è stato chiarito che il concetto di condominio costituisce una precisa forma di comunione in cui coesistono le proprietà individuali dei singoli condomini (ad esempio appartamenti, box e cantine) e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
Interventi sui singoli appartamenti
Fornendo questi chiarimenti sulla definizione di condominio, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile beneficiare dell’agevolazione per gli interventi (autorizzati dall’assemblea condominiale) relativi alla parte dell’involucro dell’edificio che riguarda una singola unità abitativa.
Questi interventi, però, devono interessare l’involucro dell’edificio per un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Inoltre, devono assicurare che l’edificio subisca un miglioramento di almeno due classi energetiche. Se, al contrario, non si riuscisse a conseguire una classe energetica più alta, sarà necessario dimostrarlo nell’attestato di prestazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato in forma di dichiarazione asseverata.
E per gli interventi di isolamento?
Per quel che riguarda gli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne di un singolo appartamento, l’Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore chiarimento. Nella nota si specifica che, in linea generale, se viene effettuato sulle parti comuni dell’edificio almeno uno degli interventi “trainanti” dell’ecobonus al 110%, questo dà la possibilità anche a ciascun condomino di poter usufruire dell’agevolazione, effettuando sulla propria singola unità immobiliare gli stessi interventi che rientrano nell’agevolazione.
Importante precisare, però, che nel caso in cui l’intervento condominiale non sia effettuato a causa di un “diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative”, anche i condomini non potranno fruire della detrazione al 110% per gli interventi sulle parti interne del proprio singolo appartamento.