L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un amministratore di condominio riguardo l’esecuzione di due interventi provenienti uno dall’assemblea del supercondominio e l’altro dall'assemblea dei condomini. Il punto della questione riguarda la possibilità di fruire di una detrazione in modo congiunto o separato tramite il superbonus per il condominio.
A quali detrazioni è possibile accedere? Come è possibile fruire di queste detrazioni. Scopriamolo insieme.
La situazione di partenza del condominio
L'amministratore di un “supercondominio” che include diverse unità immobiliari ha deliberato la riqualificazione della centrale termica. La centrale termica è in comune con tutte le unità immobiliari.
Il secondo intervento preso in considerazione riguarda la **realizzazione di lavori di isolamento termico **delle facciate al fine di conseguire la diminuzione di due classi energetiche. Questo intervento riguarda però solo alcune unità immobiliari.
Il problema oggetto dell’interpello era la possibilità di fruire delle detrazioni da parte dei condomini con diversi codici fiscali e se e in quale misura fosse possibile applicare queste detrazioni.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il decreto Rilancio ha introdotto delle detrazioni che hanno validità dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per quanto riguarda interventi di efficienza energetica. Il Superbonus riguarda interventi “trainanti” che possono essere:
- isolamento termico delle superfici e con un’incidenza sul 25% della superficie;
- interventi su parti comuni degli edifici al fine di sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con impianti come il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura d’acqua calda.
Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni oggetto di intervento si deve fare riferimento all’articolo 1117 del Codice Civile. Ai sensi dell’articolo sono parti comuni l’edificio, i tetti, le installazioni e i manufatti di qualunque genere. Le disposizioni in materia di condominio negli edifici si applicano nel caso in cui le unità immobiliari abbiano parti comuni.
Per un condominio costituito da più edifici se non è possibile raggiungere un miglioramento di due classi energetiche per tutte le unità immobiliari; le uniche che possono accedere sono solo quelle che possono raggiungere questo miglioramento. La verifica del doppio passaggio di classe deve essere effettuata tramite apposita A.P.E. ante e post intervento.
Il codice fiscale di ogni edificio non è considerato quindi rilevante per realizzare l’intervento.