Le imposte sul trasferimento di immobili sono applicabili?

Pubblicata il 31/05/2021da Redazione
Le imposte sul trasferimento di immobili sono applicabili?

L’Agenzia delle Entrate si occupa da sempre di rispondere ai quesiti posti dai contribuenti riguardo l’applicazione di normative.

Con la risposta n. 376/2021 l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire un chiarimento sull’applicazione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie di 200 euro per trasferimenti di fabbricati a favore di imprese di ricostruzione.

Vediamo insieme la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

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I requisiti da rispettare

Il trasferimento di un fabbricato ad un fondo immobiliare con conseguente demolizione e ricostruzione del fabbricato, può prevedere le imposte di registro, ipotecarie e catastali? Le imposte sono previste solitamente nel caso di alienazione di un immobile.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nell’articolo 7 del Decreto legge del 30 aprile 2019 è necessario sostenere il pagamento delle imposte se sussistono le seguenti condizioni:

  • l'acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che si occupano di lavori di costruzione di edifici;
  • l’acquisto deve riguardare un intero fabbricato in modo indipendente dalla natura dello stesso.

Inoltre il contribuente, entro 10 anni dal momento dell’acquisto deve:

  • procedere alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato;
  • eseguire interventi di manutenzione straordinaria o restauro;
  • procedere con l’alienazione delle unità immobiliari con con un volume complessivo superiore al 75% del fabbricato.
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Conclusioni

Nel caso in cui le condizioni non siano rispettate, sarà necessario applicare una sanzione del 30% alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Con il termine “alienazione” l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile ricomprendere gli apporti di immobili ai fondi immobiliari. Se le condizioni poste sopra sono rispettate, è possibile applicare le seguenti imposte pari a 200€ ognuna.

Nell’articolo 7 del decreto Crescita si intende agevolare il trasferimento di fabbricati, ma non di terreni, aree edificabili e per tutte quelle unità immobiliari che non rappresentino il fabbricato nella sua interezza.

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