I proprietari di casa che decidano di vendere la propria abitazione, a seguito di interventi di ristrutturazione, desiderano sapere se sia possibile trasferire una detrazione fiscale. Gli interventi per cui si richiede una detrazione fiscale al momento sono il Bonus Ristrutturazioni e l’Ecobonus 110%.
Vediamo insieme se sia possibile trasferire queste detrazioni e come fare in base alle situazioni che si possono presentare.
Trasferimento detrazioni ristrutturazione in caso di vendita
Se vendo casa perdo le detrazioni?
Nel caso si intenda procedere con la vendita dell’unità immobiliare, sul quale è stato realizzato un intervento di recupero e non si sia ancora concluso il periodo per usufruire della detrazione, l'agevolazione viene trasferita al nuovo proprietario al momento della vendita. L’acquirente dovrà essere obbligatoriamente una persona fisica.
Secondo quanto sancito nell’articolo 16-bis del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) la detrazione viene trasferita per i periodi d’imposta rimanenti, salvo accordi differenti fra le parti.
La dichiarazione di non trasferimento della detrazione deve essere inserita all’interno del contratto di compravendita e nel caso non fosse inserita, può essere raggiunto un accordo tramite una scrittura privata autenticata, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale.
In assenza di accordo la detrazione viene trasferita all’acquirente e il criterio di riferimento è stabilire chi fosse il proprietario dell’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
Lo stesso principio è possibile applicarlo alla donazione di un immobile e stabilire un accordo per trasferire la detrazione o meno. La donazione permette quindi la possibilità di trasferire la detrazione fiscale.
In caso di vendita di una porzione di un immobile invece non avviene un trasferimento automatico dell’agevolazione fiscale, ma solo nel caso in cui il proprietario acquisti l’intera unità immobiliare.
Trasferimento detrazioni fiscali agli eredi
Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile, le detrazioni fiscali vanno all’erede o agli eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile.
La detrazione viene quindi trasferita al possessore dell’immobile. L’immobile dovrà essere detenuto non solo per l’anno in cui sia necessario accettare l’eredità, ma fino alla conclusione dei periodi di imposta rimanenti.
Se il proprietario decidesse di locare l’immobile ad un’altra persona non potrebbe usufruire della detrazione per il periodo di durata della locazione. In questo caso il criterio da seguire è la detenzione materiale del bene. Le rate di cui non ha ancora beneficiato potranno essere riscattate alla conclusione del contratto di locazione.
Il trasferimento di una detrazione per lavori di ristrutturazione nel caso di un immobile già ereditato non è possibile e le quote rimanenti della detrazione potranno essere usufruite solo dall’erede.
Nel caso in cui l’immobile sia detenuto in maniera congiunta da più eredi, la detrazione è ripartita fra gli stessi in modo eguale. Alcuni punti da ricordare in questo caso sono:
- nel caso in cui l’immobile sia locato ad altri soggetti, non è possibile usufruire della quota di detrazione per il periodo di durata del contratto;
- se l’immobile è a disposizione degli eredi, la quota di detrazione viene ripartita fra gli eredi in modo uguale;
- nel caso in cui uno degli eredi abiti l’immobile potrà usufruire della quota di detrazione per intero;
- se il coniuge superstite non accetta l’eredità, non può usufruirne e nemmeno gli altri eredi possono ottenere l’agevolazione perché non hanno la detenzione materiale dell’abitazione.