Quando si entra in possesso di un immobile è possibile che non tutti gli interventi realizzati sull’abitazione dai precedenti proprietari siano stati realizzati tramite un permesso.
La difformità edilizia (abuso edilizio) è la realizzazione di un intervento edilizio senza l’autorizzazione rilasciata dal Comune.
Per ottenere una sanatoria su questi interventi è necessaria una doppia conformità. La presentazione della domanda deve essere tempestiva in quanto non deve essere presentata oltre i 90 giorni successivi all’ingiunzione di demolizione e l’intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica e a quello della presentazione della domanda.
I soggetti che possono richiedere la sanatoria edilizia
La sanatoria in Comune può essere richiesta sia dall’attuale proprietario dell’abitazione che dal responsabile dell’abuso e quindi dalla persona che ha realizzato una difformità.
La domanda per richiedere la sanatoria dovrà essere compilata prima che venga applicata la sanzione dal Comune. Il Comune si impegna a sanzionare il proprietario dell’abitazione, ma non a porre rimedio all’abuso. La sanatoria potrà essere presentata in Comune a patto che non sia stata emessa la sanzione amministrativa.
I tempi per presentare la sanatoria e le possibili sanzioni
A seguito della presentazione della domanda, il Comune prenderà in considerazione la domanda per valutare la conformità in base alle normative.
Per 60 giorni non possono essere applicate sanzioni per permettere al Comune, durante questo periodo di tempo, di accettare la sanatoria.
Le principali cause per cui non viene concessa la sanatoria sono:
- mancanza di conformità urbanistiche ed edilizie;
- altre motivazioni che impediscano di concedere la sanatoria.
Se viene superato il termine di 60 giorni senza una risposta da parte del Comune, la domanda si considererà respinta. Il proprietario o il responsabile dell’abuso, a partire da questo termine, avrà altri 60 giorni di tempo per procedere per vie legali.
Per violazioni di altezza, superficie, distacchi e cubatura non superiori del 2%, non si procederà con una contestazione.
Nel caso sia concesso il permesso di costruire in sanatoria, sarà necessario sostenere il pagamento del contributo di costruzione. Il contributo può essere pari al doppio della sanzione o a 516€.
La sanzione legata all’abuso per un intervento non conforme, si calcola in base all’impatto dell’irregolarità.
Le opere non sanabili
Le opere abusive per cui non è possibile effettuare una sanatoria, possono essere demolite dal comune stesso o dall’ufficio territoriale del Governo.
Il procedimento prevede una valutazione tecnica e la decisione del dirigente responsabile di procedere con la demolizione.
Sanatoria per violazione di SCIA e CILA
Si può presentare autodenuncia nel caso in cui i lavori siano ancora in corso o quando le opere siano state ultimate.
Per violazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) durante i lavori in corso è necessario presentare una autodenuncia con una sanzione di 516€, mentre per la violazione della CILA la sanzione sarà pari a 333,33€.
Se la domanda di sanatoria viene presentata solo a fine lavori la violazione della CILA è pari a 1.000€. La sanzione può variare in base al valore dell’immobile e al fatto che l’unità immobiliare sia situata all’interno di centri storici.
La differenza tra condono edilizio e sanatoria
Il Condono edilizio è una legge speciale che ha permesso la sanatoria di opere realizzate in passato. Le opere erano state realizzate senza concessione edilizia o autorizzazione a costruire. Altri casi riguardano la licenza edilizia annullata, inefficace o decaduta. I Condoni sono avvenuti in passato e non è possibile richiederli.
L’unica soluzione a disposizione per sanare la situazione è pagare delle sanzioni e adeguarsi alle normative vigenti.