Decreto liquidità: tutte le misure per la prima casa

Pubblicata il 15/04/2020da Redazione

L’8 aprile è stato firmato dal Governo il decreto liquidità, la nuova serie di provvedimenti che sono stati messi in campo per sostenere famiglie e imprese durante questa situazione di emergenza dovuta all’epidemia del virus covid-19.

Con la circolare n.9/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul decreto, in modo da rendere più comprensibili le misure contenute al suo interno. Fra i temi che sono stati affrontati nella nota rientrano anche le misure relative alla prima casa: rispondendo alle domande poste dagli operatori del settore, dalle associazioni di categoria e da esponenti della stampa specializzata, la circolare fa quindi chiarezza sulle principali novità introdotte dal decreto legge n.23 dell’8 aprile 2020.

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Come evitare la decadenza delle agevolazioni prima casa?

Nella nota vengono esaminati nel dettaglio i termini per evitare la decadenza delle agevolazioni sulla prima casa ed è in primo luogo ricordato che, nell’articolo 24, si stabilisce la sospensione dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni prima casa entro i quali effettuari taluni adempimenti, al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.

Lo scopo di questa norma è quindi quello di impedire la decadenza dei benefici dati dall’acquisto di una prima casa, anche alla luce del fatto delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e degli spostamenti delle persone dovute all’attuale emergenza epidemiologica.

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Quali sono i termini oggetto di sospensione?

Saranno sospesi i seguenti termini:

  • il termine di un anno entro cui il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro cui è necessario trasferire la propria residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione

  • il termine di un anno entro cui chi ha acquistato l’immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in cui possesso (purché quest’ultima sia a sua volta stata acquistata usufruendo dei benefici prima casa)

  • il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di un’altra abitazione, al fine del riconoscimento (in relazione a tale ultimo atto di acquisto) di un credito di imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto (corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato)

Le nuove tempistiche

La norma recentemente approvata dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini entro cui effettuare gli adempimenti previsti ai fini di mantenere i benefici prima casa e per avere riconosciuto il credito d’imposta per l’acquisto della stessa.

I termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere a partire dal 1° gennaio 2021.

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