L’8 aprile è stato firmato dal Governo il decreto liquidità, la nuova serie di provvedimenti che sono stati messi in campo per sostenere famiglie e imprese durante questa situazione di emergenza dovuta all’epidemia del virus covid-19.
Con la circolare n.9/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul decreto, in modo da rendere più comprensibili le misure contenute al suo interno. Fra i temi che sono stati affrontati nella nota rientrano anche le misure relative alla prima casa: rispondendo alle domande poste dagli operatori del settore, dalle associazioni di categoria e da esponenti della stampa specializzata, la circolare fa quindi chiarezza sulle principali novità introdotte dal decreto legge n.23 dell’8 aprile 2020.
Come evitare la decadenza delle agevolazioni prima casa?
Nella nota vengono esaminati nel dettaglio i termini per evitare la decadenza delle agevolazioni sulla prima casa ed è in primo luogo ricordato che, nell’articolo 24, si stabilisce la sospensione dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni prima casa entro i quali effettuari taluni adempimenti, al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.
Lo scopo di questa norma è quindi quello di impedire la decadenza dei benefici dati dall’acquisto di una prima casa, anche alla luce del fatto delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e degli spostamenti delle persone dovute all’attuale emergenza epidemiologica.
Quali sono i termini oggetto di sospensione?
Saranno sospesi i seguenti termini:
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il termine di un anno entro cui il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale
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il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro cui è necessario trasferire la propria residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione
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il termine di un anno entro cui chi ha acquistato l’immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in cui possesso (purché quest’ultima sia a sua volta stata acquistata usufruendo dei benefici prima casa)
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il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di un’altra abitazione, al fine del riconoscimento (in relazione a tale ultimo atto di acquisto) di un credito di imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto (corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato)
Le nuove tempistiche
La norma recentemente approvata dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini entro cui effettuare gli adempimenti previsti ai fini di mantenere i benefici prima casa e per avere riconosciuto il credito d’imposta per l’acquisto della stessa.
I termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere a partire dal 1° gennaio 2021.