L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ecobonus al 110% sarà valido anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce abitazione principale.
Poiché il mercato delle seconde case post-coronavirus sta avendo un buon andamento e visto che sono molti gli italiani che possiedono una seconda casa, questa possibilità rappresenta un ulteriore aiuto per i proprietari immobiliari che vogliono risistemarlo.
In particolare, poter usufruire del bonus per interventi di demolizione e ricostruzione potrà essere utile per chi ha comprato o possiede un rustico o un immobile che necessita di forti interventi, potendo quindi realizzarli a costo zero.
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate?
Rispondendo alla domanda di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui si vogliano effettuare interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio unifamiliare non adibito ad abitazione principale, sulla base dei chiarimento contenuti nella circolare 23/E del 2020, è possibile usufruire del bonus al 110%.
Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa (fermo restando anche l’effettuazione di ogni adempimento richiesto), si ritiene infatti che sia possibile fruire del superbonus per i tipi di interventi sopracitati, a prescindere dalla condizione che l’immobile oggetto degli stessi venga adibito ad abitazione principale. Quest’ultima condizione, infatti, non è più richiesta ai fini del bonus, come invece era previsto per le prime bozze della misura.
E nel caso di più interventi?
Qualche chiarimento sugli interventi antisismici
Per quanto riguarda gli interventi antisismici, è importante tener conto che vi è un limite di spesa. Ciò significa che, se nello stesso immobile vengono eseguiti interventi di recupero del patrimonio edilizio (ad esempio la citata demolizione e ricostruzione), e interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per questi ultimi è pari a 96.000 euro.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che “per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati". Questo significa che, ad esempio nel caso specifico trattato da questo articolo, il superbonus si applica nel limite complessivo di spesa previsto anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie all’attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di un immobile non adibito a prima casa.