L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare 30/E riguardante la detrazione Ecobonus 110 per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.
Il decreto di Agosto ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione, individua i requisiti e le tipologie di interventi realizzabili. In seguito sono sorte diverse questioni che necessitavano di un chiarimento.
La circolare si divide in 6 paragrafi che sono:
- le principali novità introdotte dal decreto agosto
- i soggetti beneficiari
- le tipologie di immobili ammessi
- gli interventi e i limiti di spesa
- l’opzione per la cessione e lo sconto in fattura
- il visto di conformità
La circolare ha lo scopo di ordinare tutto il lavoro svolto dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso qualche persona abbia ancora dei dubbi riguardo la detrazione, potrà trovare all’interno una risposta.
Di seguito sono presentate alcune delle informazioni più rilevanti.
Interventi e limiti di spesa
Gli interventi realizzati congiuntamente con quelli di riqualificazione energetica e antisismici sono:
- i lavori realizzati su edifici residenziali unifamiliari e pertinenze
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze
Tutti questi interventi possono beneficiare del Superbonus. Gli interventi per i sistemi fotovoltaici possono anch’essi usufruire del bonus, sia nel caso di nuove installazioni sia per ampliamenti dell’attuale parco.
Opzione per cessione e sconto in fattura
L’imputazione delle spese ad un periodo d’imposta ha applicazioni diverse a seconda che si parli di persone fisica o impresa. La persona fisica deve rispettare il criterio di cassa e quindi verrà registrato il momento in cui verrà sostenuta la spesa. Il criterio di cassa è indipendente dalla data di avvio dei lavori. Le imprese individuali dovranno rispettare il principio di competenza e saranno da imputare le spese in base al periodo di imposta.
Il credito inoltre può essere ceduto ad intermediari finanziari e anche tramite la piattaforma Sibonus.
Visto di conformità
Riguardo il visto di conformità vengono descritti i soggetti che possono rilasciare il visto e come deve avvenire la trasmissione telematica della comunicazione.
Degno di nota è l’ultimo paragrafo dove vengono elencati i documenti e le dichiarazioni sostitutive da acquisire per rilasciare il visto di conformità. La tabella finale indica per ogni tipologia i singoli presupposti e la relativa documentazione con le dichiarazioni sostitutive.