Attestato di prestazione energetica: cos'è, quando va richiesto e come recuperarlo

Aggiornata il 08/07/2021da Redazione

Dal 2013 è stato introdotto l’obbligo di attestato di prestazione energetica, un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, un’abitazione o un singolo appartamento.

Quando si acquista un immobile è molto importante visionare l’attestato di prestazione energetica dell’abitazione che si andrà ad acquistare, così da avere fin da subito un’idea dei consumi energetici a cui si andrà incontro. Inoltre, dal punto di vista di chi deve vendere casa, l’attestato di prestazione energetica è uno dei documenti necessari per vendere casa ed è quindi fondamentale possederlo.

Vediamo quindi nel dettaglio cos’è questo documento, quali sono le circostanze in cui va richiesto e come ottenerlo.

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Cos’è l’attestato di prestazione energetica?

Mediante una scala che va da G ad A (suddivisa poi in ulteriori categorie), l’attestato di prestazione energetica sintetizza il livello delle prestazioni energetiche di un immobile, rappresentando in maniera più approfondita, oltre alla classificazione energetica degli edifici, i vari parametri legati all’efficienza energetica e ai consumi di un’abitazione.

Fra i parametri che vengono tenuti in conto per redigere l’attestato di prestazione energetica rientrano, ad esempio, l’isolamento termico della proprietà, la presenza di impianti che possono garantire un maggiore comfort e una più alta salubrità all’interno degli ambienti e la posizione dell’immobile.

Nel caso di edifici esistenti, l'attestato di prestazione energetica va richiesto a spese del proprietario. L’attestato di prestazione energetica rientra quindi fra i costi della vendita di un immobile.

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Quando è obbligatorio l'attestato?

L’attestato di prestazione energetica, secondo quanto chiarito nella legge 90/2013, deve essere obbligatoriamente allegato alla documentazione relativa ad atti immobiliari nei seguenti casi:

  • compravendita immobiliare, sia pubblica che privata

  • donazione immobiliare

  • affitto di un edificio o di una singola unità immobiliare

  • vendita di edifici di nuova costruzione

  • ristrutturazione di oltre il 25% della superficie di un intero edificio o di effettuazione di lavori che vanno a modificare la precedente classificazione energetica relativa all’unità immobiliare. Nel caso, infatti, siano effettuati lavori di riqualificazione o ristrutturazione l’attestato deve essere aggiornato, ad esempio se si compiono interventi che ne modificano la struttura (modifica degli infissi, sostituzione della pavimentazione, cambio della caldaia, ecc…)

In linea generale, l’attestato di prestazione energetica ha una validità massima di 10 anni, quindi è importante, nel caso sia da allegare alla documentazione di un atto immobiliare, controllare se quello di cui si dispone è ancora in corso di validità o meno. Inoltre, la validità di 10 anni è subordinata ai controlli di efficienza energetica degli impianti e al rispetto delle normative risparmio energetico: in caso contrario, la validità è fino al 31 dicembre dell'anno successivo al mancato rispetto delle norme.

Chi redige l’attestato di prestazione energetica?

Per ottenere l’attestato di prestazione energetica di un’abitazione è necessario rivolgersi a un professionista, ovvero un certificatore energetico specializzato, la cui formazione e il cui accredito vengono gestiti dalle regioni secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente a livello nazionale. Vista la sua funzione, il certificatore ha responsabilità civili e penali importanti.

Il certificatore energetico è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti e possiede quindi tutte le competenze necessarie in materia di efficienza energetica applicata agli edifici per effettuare le valutazioni del caso.

Come si redige l’attestato?

Al fine di ottenere l’attestato di prestazione energetica relativo a un immobile, il certificatore energetico si reca presso l’unità abitativa per valutarne le caratteristiche strutturali. Fra gli elementi presi in considerazione rientrano i seguenti:

  • l’efficienza enegetica rispetto ai consumi e agli impianti di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento

  • la salubrità degli ambienti interni

  • la qualità e lo stato di manutenzione degli infissi e della muratura

  • la presenza di eventuali impianti autonomi di produzione di energia e di ventilazione meccanica

  • le caratteristiche di esposizione dell’immobile

  • la presenza di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile

In seguito alla valutazione dei parametri, il certificatore redige il modulo relativo alla proprietà, che riporta la “descrizione energetica” dell’immobile. Al termine della compilazione, il certificatore energetico trasmetterà l’APE alla regione o provincia autonoma di riferimento. Il richiedente riceverà l’attestato entro i quindici giorni successivi a tale trasmissione.

Le differenze tra APE e ACE

L’attestato di prestazione energetica (APE) e l’attestato di certificazione energetica (ACE) hanno lo stesso fine, ovvero definire il consumo annuale di energia di un edificio.

A differenza dell’ACE, l’APE, recependo una più recente direttiva europea, ha anche il compito di fornire indicazioni circa il miglioramento dell’efficienza energetica di un immobile e nella valutazione di questo parametro tiene conto di diversi elementi come, ad esempio:

  • la climatizzazione invernale ed estiva

  • le modalità di riscaldamento dell’acqua per i servizi igienici

  • gli impianti di ventilazione

  • l’illuminazione e presenza di impianti (ad esempio ascensore o scale)

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