Il Superbonus 110 è andato incontro ad alcune modifiche in seguito all’introduzione del decreto semplificazioni.
Vediamo quali sono state le modifiche introdotte.
La comunicazione di inizio lavori
L’introduzione di un nuovo modello di CILA semplificata (Comunicazione di inizio dei lavori) permette l’avvio di lavori per cui non è necessario l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
La decadenza dei benefici per il Superbonus 110 può avvenire per:
- mancata presentazione della CILA;
- non corrispondenza delle attestazioni;
- interventi difformi dalla CILA;
- assenza di attestazione dei dati.
Eliminazione delle barriere architettoniche
Gli interventi riguardanti le barriere architettoniche rientrano negli interventi trainanti previsti dal Superbonus 110.
Gli interventi previsti devono riguardare soggetti con più di 65 anni.
Trasferimento della residenza
In caso di acquisto di una prima casa, su cui sono stati realizzati dei lavori di ristrutturazione, si avranno 30 mesi di tempo e non 18 per stabilire la residenza all’interno del comune in cui è ubicato l’immobile.
Il principale vantaggio di questa modifica è la possibilità di non perdere le agevolazioni nel caso di mancato trasferimento.
Le nuove categorie catastali
Le categorie catastali che ora possono accedere al Superbonus sono le B/1, B/2 e D/4.
I requisiti da rispettare sono:
- attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- i membri del consiglio di amministrazione non devono percepire alcun compenso per la loro attività e devono avere un contratto regolarmente registrato.
Cappotto termico deroga distanze
Gli interventi che prevedono il dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico sono esclusi dal conteggio della distanza e dell’altezza.
È prevista una deroga quindi per le distanze minime da rispettare.