Bonus prima casa under 36 per tutto il 2022
Stando alla bozza della Legge di Bilancio, le agevolazioni previste dal Decreto Ristori Bis (D.L. 73/2021), entrato in vigore la scorsa estate, saranno prolungate fino al 31 dicembre 2022, garantendo l’estensione fino all’80% della garanzia statale sull’acquisto di casa da parte dei giovani con meno di 36 anni di età e con un Isee non superiore a 40.000 euro.
La misura statale è prevista qualunque sia il contratto di lavoro in essere in capo al giovane, andando però a sostituire la presenza di eventuali garanti al momento della stipula del contratto di mutuo agevolato.
I benefici del bonus
L’agevolazione mira a favorire e ampliare l’autonomia abitativa dei giovani e prevede, per chi non ha ancora compiuto 36 anni e ha un ISEE non superiore a 40 mila euro annui, garantendo:
- L’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in caso di compravendite non soggette a IVA (per intenderci, quelle tra privati);
- Il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari a quello del tributo corrisposto al venditore, in caso di acquisti soggetti a IVA (effettuati cioè con un’impresa di costruzioni o di ristrutturazione).
In tal caso, l’avente diretto potrà scegliere come utilizzare il credito di imposta, potendo optare alternativamente tra:
- portarlo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- utilizzarlo in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
- utilizzarlo in compensazione, come previsto dal D. Lgs. 241/1997.
Ad ogni modo, per usufruire del bonus, il disegno di legge prevede che l’atto di vendita debba essere stipulato tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
La bozza, poi, precisa che le agevolazioni descritte non si applicano ai contratti preliminari di compravendita.
I requisiti da rispettare
Per usufruire dell’agevolazione “prima casa”, gli acquirenti under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro devono necessariamente dichiarare nell’atto di acquisto:
- di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del Comune in cui è sito l'immobile da acquistare;
- di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni previste dal decreto;
Oltre alla dichiarazione nell'atto di acquisto è necessario stabilire la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dal suo acquisto.
Infine, giova evidenziare che la garanzia ricopre solo gli immobili accatastati come “non di lusso”, non operando quindi per:
- le abitazioni di tipo signorile;
- le abitazioni in ville;
- castelli e palazzi di pregio storico e artistico.
Le novità per i mutui
Tra le nuove disposizioni della Legge di Bilancio c’è anche quella che stabilisce che i tassi previsti dal contratto di mutuo stipulato dai giovani under 36 con Isee inferiore ai 40.000 euro non possano eccedere la percentuale media rilevata dallo Stato. Al momento, la percentuale è fissata:
- all’1,94% per i mutui a tasso fisso;
- al 2,18% per i mutui a tasso variabile.
Da ultimo, se il finanziamento viene erogato per acquistare, costruire o ristrutturare un immobile rientrante nel bonus prima casa giovani under 36, allora sarà esentato dall’imposta sostitutiva dello 0,25%.