Super Imu 2020: tutto quello che c’è da sapere

Pubblicata il 31/01/2020da Redazione

Con l’ultima legge di bilancio approvata dal Governo è stata riformata la normativa che regola le imposte sulla casa, che ha abolito la Tasi e ha introdotto per il 2020 la cosiddetta “Super Imu”.

Ora che è in vigore questa nuova tassazione, cosa cambia e cosa rimane uguale per quel che riguarda le tasse sulla casa?

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I soggetti passivi Imu rimangono gli stessi

Per quel che riguarda chi sarà interessato dal pagamento della Super Imu, non si possono riscontrare grandi cambiamenti rispetto alla normativa precedentemente in vigore.

A pagare questa tassa saranno infatti i proprietari di immobili o titolari di diritti reali di godimento (ovvero usuario, titolare del diritto di abituazione, usufruttuario, superficiario, enfiteuta). Nel caso di concessione di aree demaniali o se si tratta di una locazione finanziaria, il soggetto passivo è il detentore dell’immobile.

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Quali sono gli immobili soggetti all’imposta?

Rispetto alla precedente tassazione, la nuova Super Imu interessa una platea più ampia. Gli immobili su cui si paga la Super Imu nel 2020 sono:

  • immobili iscritti al catasto e che hanno una rendita. In questo caso, però, rispetto al passato a cambiare è la definizione che si dà di “pertinenza”: non si tratta più, infatti, della definizione civilistica (ovvero quella ricavata dal Codice Civile all’articolo 817), ma di quella urbanistica o edilizia. Per questo motivo, è necessario che la pertinenza sia accatastata unitamente al fabbricato di cui fa parte

  • terreni agricoli iscritti al catasto, a prescindere dall’uso a cui sono effettivamente destinati (ad esempio, sarà necessario pagare la Super Imu anche sui terreni agricoli non coltivati)

-** aree fabbricabili** utilizzate o utilizzabili a scopo edificatorio

La base imponibile della Super Imu

A seconda della tipologia dell’immobile, la base imponibile della tassa sarà diversa. In particolare:

  • per i fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita, la base imponibile è la rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale

  • per i fabbricati in corso di costruzione, di demolizione o oggetto di ristrutturazione, la base imponibile è costituita dal valore dell'area

  • per i terreni agricoli, colti e incolti, la base imponibile è il reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente 135

La base imponibile dell’Imu viene ridotta al 50% nel caso in cui riguardi fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso in cui siano considerati inagibili o inabitabili (ma solo nel periodo in cui dura tale inagibilità, che deve anche essere accertata da un ufficio tecnico).

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